Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE HORTUS ACRI – LABORATORIO DI RESILIENZA

1. Costituzione e Sede
A seguito di verbale di assemblea, tenutasi in Acri (CS) il 6 luglio 2019, che si allega al presente statuto e che ne costituisce parte integrante, si è costituita l’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE HORTUS ACRI LABORATORIO DI RESILIENZA, con sede legale in Acri (CS), alla via BEATO GIOVANNI XXIII n. 48. L’Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell’associazione
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente statuto. E’ fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’organizzazione stessa. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

3. Durata dell’associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.

4. Scopi dell’associazione
L’Associazione intende promuovere attività di attivazione e di promozione culturale e sociale sul territorio per la costruzione di Comunità Resilienti. In particolare l’Associazione ha lo scopo di promuovere la comunicazione, la ricerca, la diffusione e la divulgazione nell’ambito dell’ecologia, del paesaggio, dell’urbanistica, dell’architettura, del design e delle arti, dell’economia locale e dello sviluppo sociale, attraverso la cultura, l’innovazione, la ricerca e tutti i linguaggi della contemporaneità. Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, la sperimentazione, il dibattito, le iniziative culturali, laboratori con scuole e università, enti e istituzioni, attività editoriali, formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alle aree del meridione e alle zone interne dell’Italia e nel confronto con le aree nazionali e internazionali con simili problematiche. L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per i propri iscritti, associazioni e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’Associazione HORTUSACRI.
A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione svolgerà o promuoverà le seguenti attività:
– attività di formazione: Summer e Winter School, laboratori di progetto e studio, corsi di perfezionamento e di approfondimento, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca, sostegno a percorsi di ricerca inerenti le tematiche dell’ A ssociazione;
– attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e itineranti, inchieste, seminari, lezioni, organizzazione di concorsi, partecipazione a fiere di carattere nazionale;
– iniziative ricreative: festival, teatro e trattenimenti musicali, cinematografici, ricreativi in genere, proiezioni di films e documentari, viaggi tematici in Italia e all’estero;
– attività di comunicazione e divulgazione: pubblicazione, anche on line, di riviste, pubblicazione di atti di convegni, di seminari di studi e ricerche, pubblicazione di monografie.
– attività a scopo sociale: iniziative di contrasto al disagio sociale, azioni volte a favorire empowerment di individui, giovani e adulti, e gruppi svantaggiati presenti sul territorio:
– attività di ricerca e di intervento sociale: iniziative di studio di ricerca e di intervento sulle tematiche dello sviluppo dei territori in un’ottica di attivazione e partecipazione nelle comunità.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio.

5. Requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche italiane ed estere, nonché tutte le associazioni, società e circoli aventi attività e scopi affini e non in contrasto con quelli dell’associazione.
I soci hanno l’obbligo:
– di accertare e osservare in ogni parte ed ad ogni effetto il presente Statuto e i relativi regolamenti interni;
– di versare all’Associazione il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività;
– di uniformarsi a tutti i provvedimenti che l’Associazione, attraverso i suoi organi, prenderà allo scopo di conseguire i fini sociali.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

6. Categorie dei soci
I soci si distinguono in: soci fondatori; soci sostenitori; soci ad honorem.

I soci fondatori possono svolgere attività di promozione e divulgazione a vantaggio dell’Associazione, creando contatti con altre associazioni, enti pubblici e cittadini, in forma volontaria. Il socio fondatore può presentare all’Associazione progetti di interesse generale, secondo gli scopi dell’Associazione di cui all’art. 4 del presente Statuto, i quali saranno valutati e approvati dal Consiglio Direttivo ed eventualmente pubblicati nel sito web dell’ A ssociazione.

I soci sostenitori possono promuovere iniziative e creare sinergie con i soci fondatori finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale, anche con il contributo di apporto di lavoro volontario e non retribuito.
I soci ad honorem sono persone che nel corso della propria vita, si siano distinti per particolari impegni o meriti operando con intenti affini a quelli dell’Associazione. I soci ad honorem vengono eletti dall’assemblea su proposta deliberata con voto di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.

7. Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà inviare un’ apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Statuto. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.
A seguito dell’accettazione della domanda, verrà richiesto il versamento del contributo associativo. L’Associazione provvederà, in seguito, al rilascio della tessera sociale con contestuale iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
Le iscrizioni decorrono dal mese successivo a quello in cui la domanda è accolta. Le iscrizioni dei soci sostenitori si rinnovano automaticamente, fatta salva espressa volontà in senso contrario da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 31 dicembre.
Tutti i soci sono tenuti al versamento del contributo annuale fissato dal Consiglio Direttivo, diverso per ciascuna categoria. La quota, o il contributo associativo, non può essere trasmessa e non può essere rivalutata.
La qualifica di socio da’ diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi
dell’ A ssociazione;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

8. Contributi associativi dei soci
I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo secondo necessità e in relazione al bilancio preventivo di ogni anno.

9. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima.
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
d) per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci;
e) per mancato o ritardato pagamento del contributo associativo per oltre un anno.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta, per lettera o email. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà indetta. Nel corso di tale assemblea deve essere presente il socio interessato e si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

10. Organi dell’Assemblea Organi del Associazione sono: – l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente
– il Vicepresidente.

11. Partecipazione all’Assemblea
L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente. L’assemblea può revocare il mandato al Consiglio Direttivo e scioglierlo, eleggendo un nuovo Consiglio Direttivo, attraverso l’assemblea dei soci straordinaria. L’assemblea può promuovere proposte che il Consiglio Direttivo deve valutare ed eventualmente approvare.
L’assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Alle assemblee i soci possono partecipare anche in via telematica, attraverso le modalità della videoconferenza e possono con tale modalità intervenire, partecipare e votare. E’ previsto il voto per delega.

12. Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante pubblicazione sul sito dell’associazione, via fax, e-mail indirizzato ai soci o può essere convocata a mezzo posta ordinaria.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.

13. Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
L’assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da un socio, che svolge la funzione di segretario, o da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario.

14. Forma di votazione dell’Assemblea
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono valide con votazione adottata a maggioranza dei presenti all’Assemblea.

15. Compiti dell’Assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti.
In sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente.
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
In sede straordinaria:
d) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

16. Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno tre dei membri del consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio Direttivo di:
a) fissare l’ammontare del contributo associativo annuo;
b) deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
c) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
g) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
h) verificare la permanenza dei requisiti dei soci di cui all’art. 5;
i) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
l) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’ Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di esperti esterni per finalità consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei partecipanti al Consiglio. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni di uno o più componenti oppure in caso di assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive, il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci per procedere alla nomina dei membri da sostituire.
Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente convoca l’Assemblea entro 20 giorni per l’ elezione di un nuovo Consiglio.

18. Riunioni dei Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per la redazione del rendiconto finanziario preventivo e consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o quando lo richiedano almeno tre consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono conservati nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono avvenire anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, purché garantiscano la validità dell’adunanza stessa.

19. Compiti del Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio.
Il Presidente predispone l’ordine del giorno, convoca il Consiglio Direttivo e lo dirige.
Al Presidente spetta inoltre la convocazione dell’assemblea dei soci, fissandone l’ordine del giorno e la sua trattazione.
Il Presidente sovrintende all’attuazione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, alcune funzioni in specifiche materie.
In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

20. Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica un quinquennio.

21. Esercizio sociale, rendiconto finanziario preventivo e consuntivo
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo viene redatto per una durata annuale e viene deliberato ed approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e presentato, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Assemblea dei soci appositamente convocata per la sua approvazione.
Per il primo anno il rendiconto viene redatto per il periodo 15 luglio – 31 dicembre 2019.
Prima dell’approvazione, il rendiconto finanziario consuntivo viene depositato almeno 30 gg. prima presso la sede sociale. In sede di approvazione del rendiconto i soci hanno facoltà di richiedere ai membri del Consiglio Direttivo spiegazioni sull’andamento finanziario ed economico dell’Associazione. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è responsabilità del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo.

22. Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dai contributi associativi annui dei soci, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
c) da versamenti volontari degli associati;
d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
I contributi associativi devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

23. Durata del periodo di contribuzione
I contributi associativi sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte del Associazione è tenuto al pagamento del contributo associativo per tutto l’anno solare in corso.

24. Divieto di distribuzione degli utili
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione.

25. Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’ Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

26. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

27. Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

30. Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

*i dati personali dei soci sono stato omessi per questioni di privacy